Art. 6.
(Governo montano).

      1. In attuazione dei princìpi fondamentali di cui agli articoli 5, 114, 117, commi secondo, lettera p), e sesto, 118 e 119 della Costituzione, il governo della montagna è costituito dai comuni e dalle comunità montane.
      2. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali. Nel territorio della comunità montana non si possono costituire altre unioni di comuni.
      3. Le comunità montane, in quanto espressione diretta dei comuni e nel rispetto delle loro prerogative, in base ai

 

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princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e associazionismo, hanno autonomia statutaria, normativa, amministrativa, organizzativa e finanziaria.
      4. Lo statuto comunitario disciplina, in particolare, la composizione, il funzionamento e le attribuzioni degli organi di governo, nell'osservanza dei seguenti princìpi:

          a) gli organi di governo sono il presidente, l'assemblea e la giunta esecutiva;

          b) il presidente è eletto, a maggioranza, dai consiglieri dei comuni della comunità montana, mediante votazione segreta, da tenere in sedute contestuali dei consigli comunali;

          c) la giunta esecutiva è formata, di norma, da sindaci in carica o da loro delegati.

      5. In materia di costituzione, di funzionamento e di organi delle comunità montane, spetta alle regioni:

          a) individuare, concordandoli in sede concertativa con i comuni, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e per l'esercizio associato delle funzioni comunali;

          b) stabilire le modalità di approvazione dello statuto;

          c) definire le procedure di concertazione;

          d) disciplinare contenuti, efficacia e procedure dei piani zonali e dei programmi annuali;

          e) definire i criteri di ripartizione tra le comunità montane e i comuni montani dei finanziamenti regionali e dell'Unione europea;

          f) disciplinare i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

      6. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione

 

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residente nel territorio montano è inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefìci e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali. La legge regionale può prevedere, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che sono parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.