1. In attuazione dei princìpi fondamentali di cui agli articoli 5, 114, 117, commi secondo, lettera p), e sesto, 118 e 119 della Costituzione, il governo della montagna è costituito dai comuni e dalle comunità montane.
2. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali. Nel territorio della comunità montana non si possono costituire altre unioni di comuni.
3. Le comunità montane, in quanto espressione diretta dei comuni e nel rispetto delle loro prerogative, in base ai
a) gli organi di governo sono il presidente, l'assemblea e la giunta esecutiva;
b) il presidente è eletto, a maggioranza, dai consiglieri dei comuni della comunità montana, mediante votazione segreta, da tenere in sedute contestuali dei consigli comunali;
c) la giunta esecutiva è formata, di norma, da sindaci in carica o da loro delegati.
5. In materia di costituzione, di funzionamento e di organi delle comunità montane, spetta alle regioni:
a) individuare, concordandoli in sede concertativa con i comuni, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e per l'esercizio associato delle funzioni comunali;
b) stabilire le modalità di approvazione dello statuto;
c) definire le procedure di concertazione;
d) disciplinare contenuti, efficacia e procedure dei piani zonali e dei programmi annuali;
e) definire i criteri di ripartizione tra le comunità montane e i comuni montani dei finanziamenti regionali e dell'Unione europea;
f) disciplinare i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
6. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione